In base alla disciplina in materia di informativa antimafia il Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola è tenuto, per le domande di pagamento presentate in data posteriore al 19/11/2017, a richiedere l’informativa antimafia tramite la consultazione della Banda Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

Al fine di consentire al Gal di acquisire tale informativa, tutti i soggetti che detengono terreni (ad eccezione degli Enti pubblici) beneficiari di un contributo pari o superiore a 25.000 euro sono tenuti a caricare sul proprio fascicolo aziendale i seguenti moduli debitamente compilati (la modulistica è disponibile anche sul sito di ARPEA):

Allegato I – Modello ditta individuale

Allegato II – Modello società

Allegato III – Famigliari conviventi

L’Allegato III deve essere compilato da ogni singolo soggetto indicato negli Allegati I o II.

N.B.: In base all’art. 83, comma 3, lettera e) del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni di fondi europei e nazionali, la soglia per l’acquisizione della documentazione antimafia è euro 150.000.

La documentazione dovrà essere firmata in originale, scansionata e inserita nel fascicolo aziendale presente nell’Anagrafe agricola della Regione Piemonte.


La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare e, se previsto, al direttore tecnico. Se si tratta di associazioni, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, oltre che al direttore tecnico, se previsto, la documentazione deve riferirsi:

  1. per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
  2. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati;
  3. per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
  4. per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
  5. per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
  6. per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
  7. per le società di cui all’art. 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
  8. per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
  9. per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

Oltre a quanto previsto precedentemente, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita, ove presenti, anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La documentazione deve inoltre indicare anche i familiari conviventi di maggiore età dei soggetti ai quali si riferisce la documentazione.


N.B.: in caso di variazioni dell’assetto societario o gestionale dell’impresa i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l’informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all’art. 86, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

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