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Certificazione antimafia

In base all’art. 83, comma 3 bis del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), per le aziende che detengono terreni, nel caso di erogazione di fondi europei per importi superiori a euro 25.000  (L. n. 233 del 29 dicembre 2021), sussiste l’obbligo per ARPEA di acquisire la documentazione antimafia.

In base all’art. 83, comma 3, lettera e) del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni di fondi europei e nazionali, la soglia per l’acquisizione della documentazione antimafia è euro 150.000.

Per le poter effettuare le richieste di Informazione antimafia attraverso BDNA (Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia), devono essere inserite in fascicolo aziendale le seguenti dichiarazioni sostitutive:

  • Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio – Ditta individuale (allegato I)
  • Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio – Società (allegato II)
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione – Familiari conviventi (allegato III)
I modelli degli allegati e le istruzioni operative sono pubblicati sul sito di ARPEA.
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