Le fatture elettroniche emesse, qualora prive di CUP o della dicitura equipollente, devono essere obbligatoriamente regolarizzate, pena la non ammissibilità delle spese da esse documentate.
Le seguenti istruzioni sono rivolte ai beneficiari che, rilevata l’assenza di CUP o dicitura equipollente sulle fatture emesse dai fornitori, devono procedere alla regolarizzazione della documentazione che non può essere riconoscibile a contributo. La procedura descritta è coerente con le norme contabili e le disposizioni vigenti per il PSR 14-22 e il CSR 23-27 e rappresenta un‘opportunità che viene fornita al beneficiario per correggere una situazione che, diversamente, comporterebbe tagli di spesa che possono compromettere la liquidazione del contributo nella sua interezza. In particolare, la procedura descritta è obbligatoria se la documentazione non conforme è stata allegata ad una domanda di pagamento trasmessa tramite SIAP.
Relativamente alle fatture elettroniche, in base alle disposizioni di ARPEA si ritiene accettabile la regolarizzazione secondo queste due modalità alternative:
Secondo tale modalità il beneficiario dovrà rivolgersi al proprio fornitore che dovrà operare nel modo seguente.
Il fornitore:
1) annullerà la fattura errata con nota di credito riportante almeno:
- gli estremi (n° e data) della fattura errata;
- l’importo;
- la descrizione del bene/lavoro/servizio;
- se presente un campo aggiuntivo, la motivazione dell’annullamento della fattura (a titolo di esempio: “assenza di CUP o dicitura equipollente”).
Visualizza un esempio di nota di credito
2) emetterà nuova fattura riportante almeno:
- gli estremi (n° e data) della nota di credito;
- l’importo;
- la descrizione del bene/lavoro/servizio;
- il CUP o la dicitura equipollente (“PSR… N° Operazione… Codice domanda di sostegno…”), avendo cura di inserire tali dati in un campo visibile a prescindere dal formato di stampa della fattura elettronica;
- i riferimenti (es. n° e data del bonifico, dell’assegno, ecc..) dei pagamenti precedentemente effettuati.
Visualizza un esempio di fattura riemessa correttamente
La procedura sopra descritta comporta una mera correzione di documenti contabili SENZA movimentazione di cassa, quindi non occorre la restituzione delle somme da parte del fornitore e il nuovo pagamento da parte del beneficiario, nel rispetto quindi dell’eleggibilità della spesa che sarà dunque contabilmente effettuata nel periodo corretto, vale a dire prima della presentazione della domanda di pagamento.
SCARICA LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE FATTURE TRAMITE EMISSIONE DI NOTA DI CREDITO DA PARTE DEL FORNITORE
Come previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471 e secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, tale modalità prevede l’invio tramite SDI di una COMUNICAZIONE PER OMESSA O IRREGOLARE FATTURAZIONE utilizzando il codice TD29.
il Cessionario/Committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del Cedente/Prestatore, al fine di non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6 comma 8 del d.lgs. n. 471 del 1997, deve comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate con tipo documento TD29 e inviarlo tramite SDI entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. Si ricorda che il documento così trasmesso rappresenta una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell’IVA, nel senso che il documento non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto. Tuttavia, nella comunicazione è necessario ugualmente indicare alcuni degli elementi previsti dall’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, tra i quali la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati, l’ammontare del corrispettivo, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile.
Compilazione del documento
- Blocco <CedentePrestatore>: dati del C/P.
- Blocco <CessionarioCommittente>: identificativo IVA del C/C che comunica l’omissione o l’irregolarità.
- Blocco <DatiTrasmissione>: il campo 1.1.4 <CodiceDestinatario> deve essere valorizzato con 7 zeri “0000000” e il campo 1.1.6 <PECDestinatario> non deve essere valorizzato.
- Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> del file trasmesso deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi, come previsto dall’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.
- Indicazione dell’imponibile non fatturato dal C/P o dell’imponibile non indicato nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (o della Natura nel caso di non imponibilità o esenzione).
- Indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del C/P.
- Campo 2.1.1.4 <Numero>: si potrà inserire una numerazione progressiva ad hoc.