Q. Nel caso di interventi dedicati alla “valorizzazione di itinerari ciclo-escursionistici, cicloturistici o ippovie di valenza locale, con tracciati generalmente percorribili in giornata e sviluppo non superiore ai 50 km” (tipologia di intervento A3) è necessario che questi siano attestati a itinerari gerarchicamente superiori (regionali e provinciali)?

R. Nelle linee guida dell’allegato A (pag.2) si dice che gli itinerari ciclo-escursionistici, cicloturistici o ippovie devono essere generalmente percorribili in giornata, ma non viene richiesto il raccordo con itinerari regionali e/o provinciali. La DD 129 del 21.01.2016 non prevede l’attestazione ad altri itinerari di questa tipologia , ma fissa solo il limite di 50 km come estensione massima.


Q. Sono ammissibili costi per attività di realizzazione e versamento di banche dati geografiche in ambiente OpenStreetMap? È possibile inserire tra i costi una campagna di riprese di GoogleStreetView, direttamente con il supporto di Google Trekker oppure in autonomia?

R. Questa edizione del bando non prevede l’ammissibilità di spese legate ad interventi di informazione turistica a livello locale. Gli investimenti per la creazione/implementazione di banche dati informativo-turistiche e per l’implementazione tecnologica di siti web esistenti sarebbero ammissibili unicamente per interventi riferibili alla tipologia 2 indicata nella scheda 7.5.2 della DD 129 del 21.01.2016 riservata a Gal e Consorzi di operatori, su infrastrutture di proprietà del GAL e collegate al sistema informativo regionale (Piemonteoutdoor).


Q. Quali sono le limitazioni circa la tipologia di fondo per percorsi e itinerari?

R. Il  regolamento attuativo LR12/2010 art.7 comma3 lettera  riguarda l’accatastamento dei percorsi come criterio di ammissibilità per l’inclusione nella rete:
b) possono essere inclusi nella rete i percorsi con tipologia di fondo prevalentemente diversa dall’asfalto (almeno l’ottanta per cento del percorso). Nell’ambito di tale valutazione possono    essere omessi i percorsi che necessariamente, ai fini di garantire continuità allo sviluppo dell’itinerario, devono attraversare i centri abitati;
c) eventuali tratti di collegamento su strade destinate alla circolazione veicolare sono possibili solo nel caso in cui non sia possibile identificare un’alternativa su sentieri o strade minori.

Le parti dell’itinerario non costituenti percorso non devono similmente rispettare la prescrizione in quanto questa è richiesta solo per inclusione nella rete di  percorsi che si devono svolgere in modo prevalente su sentieri, mulattiere o strade minori.
Se ci si riferisce ad itinerari, all’atto della presentazione della pratica di registrazione viene fatta un’analisi preliminare in cui si valutano le esigenze di accatastamento tenendo conto del tipo di infrastruttura e di fondo. Vengono considerate le eccezioni previste dal regolamento in merito ad attraversamento di centri urbani e tratti di collegamento importanti per la rete di cui non esistono alternative non stradali. La valutazione dell’80% è da fare sul tracciato  dei percorsi (quelli contraddistinti dal codice catastale) che magari è interessato solo per una parte dell’itinerario e che per la restante parte non ha relazione diretta con l’itinerario.Quando si propone un nuovo itinerario è necessario fare l’analisi rispetto ai percorsi della RPE ovvero si devono analizzare le parti di itinerario che passano su percorsi già inclusi  catasto e quelli che invece sono fuori, Per i tratti che non sono attualmente inclusi si valuta la necessità di inclusione (ed allora lì si deve rispettare l’art..7.comma 3 lettera B del regolamento attuativo della legge 12/2010) e nel caso di percorrenza su strade di viabilità ordinaria (comunali o provinciali , quindi pubbliche) non viene avviata la procedura di accatastamento.
Gli itinerari, soprattutto quelli cicloescursionistici, possono avere lunghe percorrenze su viabilità ordinaria che come tali  non vengono incluse nella RPE come percorsi ne consegue che in buona parte verranno escluse dal parametro dell’asfalto. Diverso è invece il caso di strade “minori” tipo consortili, vicinali interpoderali ecc per cui, se si richiede l’inclusione nella RPE come percorso, rientrano dentro al paramento dell’80%, sempre valutato a livello di percorso e tenendo conto delle eccezioni previste dal Regolamento.

A riscontro di quanto sopra esposto, se si analizza, l’art. 10 del Regolamento, non si trova il medesimo parametro dell’80% fissato dall’art. 7 per i percorsi.

È tuttavia importante richiamare l’art. 2 comma c) che definisce che cosa si intende per itinerario:

c) itinerario: l’unione di percorsi o tratte appartenenti a percorsi esistenti e compresi nel catasto regionale del patrimonio escursionistico, che si sviluppa prevalentemente in ambiente naturale e semi-naturale, anche antropizzato, di forte impatto attrattivo e che si inserisce e si integra con l’offerta turistica sul territorio di riferimento. L’itinerario, della durata di uno o più giorni, deve essere opportunamente segnalato, infrastrutturato e supportato da adeguati servizi all’escursionista.


Q. È possibile, per dare completezza ad un intervento di valenza locale, realizzare alcuni minimi interventi puntuali anche su tratti di un itinerario di interesse provinciale (sovralocale) per renderlo maggiormente fruibile?

R. Rammentando che la registrazione di un percorso comporta l’onere del mantenimento dello stesso dal punto di vista della sua percorribilità a cura di chi ne ha chiesto la registrazione, si ritiene che l’intervento su un percorso escursionistico di carattere sovralocale per renderlo maggiormente fruibile sia compatibile con le norme, anche data la modesta estensione dell’intervento prospettato.


ERRATA CORRIGE: Si segnala che, per mero errore materiale, a pag. 8 del bando il riferimento agli itinerari escursionistici locali è da intendersi per la sola tipologia di intervento A1 e non anche alla tipologia A4. Pertanto il testo corretto è il seguente: “Per itinerari escursionistici locali (punto A1 dell’elenco del paragrafo 1.7.1)…”.


Risposte fornita da “Direzione Ambiente, Energia e Territorio  A1615A – Sviluppo della Montagna” – ultimo aggiornamento 24 agosto 2022

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